STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE HOMMELETTE

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1.  È costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l’Associazione Culturale Hommelette di seguito indicata come Associazione, con sede in Trieste, via della Zonta 7.

Art. 2.  L’Associazione Culturale Hommelette non ha finalità di lucro, è apartitica e apolitica.

L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo studio e l’utilizzo dei media e la loro applicazione a fini culturali e sociali, e di  valorizzare il patrimonio culturale presente nel territorio regionale e confinario, attraverso la realizzazione di produzioni artistiche, in special modo audiovisive. Parallelamente si vuole attuare un’attività di ricerca di filmati amatoriali e non, presenti nel territorio, su qualsiasi supporto (dalla pellicola al digitale) con il fine di valorizzarne il contenuto. L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, intende avvalersi dell’utilizzo di strumenti telematici ai fini della produzione e diffusione di contenuti in rete e su supporti audiovisivi, per sé e per terzi; promuovere attività di formazione e laboratori creativi. Per tali scopi inoltre l’Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei soci; potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l’attività da essa svolta. L’Associazione per necessità può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di campagne di sensibilizzazione

Art. 3.  L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • versamento delle quote sociali;
  • oblazioni volontarie dei soci;
  • beni, immobili e mobili che pervengano legittimamente a qualsiasi titolo all’Associazione;
  • eventuali contributi elargiti da enti pubblici o privati;
  • donazioni e lasciti;
  • rimborsi;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo  eventualmente svolte nel conseguimento delle finalità istituzionali;
  • sponsorizzazioni  mirate allo svolgimento di attività specifiche;
  • redditi derivanti dal suo patrimonio;
  • introiti derivanti da convenzioni;
  • ogni altro tipo di entrate che concorra ad incrementare l’attività sociale;

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5. Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei revisori
  • il Collegio Sindacale;

 

Titolo II

I soci

 

Art. 6. L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità                 istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero di soci è illimitato. Lo status di socio implica il versamento della quota associativa annuale. Sono ammessi a farne parte uomini e donne che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno, ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, appartenenza etnica, religiosa, politica. L’associazione si avvale prevalentemente di attività prestata in modo volontario dai propri associati. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

 

 

Art. 7. I soci dell’Associazione si distinguono in:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione  dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta a iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale

Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili a cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota associativa annuale.

Soci onorari: Le persone fisiche invitate a far parte dell’Associazione da parte dell’Assemblea dei soci per particolari meriti professionali. La nomina si intende valida per socio a vita ed è gratuita.

Soci sostenitori: sono persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all’art. 2, abbiano giovato all’Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazione. In questo caso al socio sostenitore verranno riconosciuti tutti i benefici del socio ordinario, ma il diritto di voto viene attribuito unico per ogni ente e società aderente.

Art. 8. L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio        direttivo. L’interessato dovrà fare richiesta scritta di tesseramento in cui specificherà le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti a riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria. Il pagamento della quota annuale dovrà essere effettuato presso la sede dell’Associazione, o presso banche o istituti, se dall’Associazione debitamente autorizzati. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio sindacale. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata da inviare al Consiglio direttivo. Il recesso dall’Associazione avrà efficacia dal giorno successivo a quello del ricevimento e dà diritto al rimborso della quota annuale associativa eventualmente già versata. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento

Art. 9. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I provvedimenti che dispongono l’espulsione del socio sono comunicati all’interessato con lettera raccomandata e producono effetto dal giorno successivo a quello del ricevimento La quota associativa è intrasmissibile. I soci espulsi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio Sindacale.

Art. 10. Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci hanno diritto alle informazioni sociali e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

 

Titolo III

L’assemblea dei soci

 

Art.. 11. – L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida, se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati (delega). Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta a cura del presidente, mediante comunicazione scritta da inviare ai soci anche via FAX, o E-mail.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Presidente dell’associazione;
  • elegge il Consiglio direttivo, e il Collegio Sindacale;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • approva il regolamento interno;
  • propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  • approva il programma annuale dell’Associazione;

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea il Presidente elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale unitamente al presidente dell’associazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di assenza, da un componente eletto a maggioranza semplice dei partecipanti.

 

Titolo III

Il Consiglio Direttivo

 

Art. 13. – Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri eletti dall’Assemblea fra i propri componenti ma la cui elezione rimane subordinata al parere favorevole dei Soci Fondatori. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il tesoriere e il segretario. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza. Il tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, prevede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. Il segretario cura la tenuta dei libri sociali.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica un anno. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Culturale Hommelette. Si riunisce almeno tre volte l’anno ed è convocato:

  • dal presidente;
  • da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
  • su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
  • deliberare sull’ammissione dei soci;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

 

Titolo IV

Il Presidente

 

Art. 15. Il presidente dura in carica un anno ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, insieme al tesoriere.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

 

Titolo V

Il Collegio Sindacale

 

Art. 16. Il Collegio Sindacale è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica un anno.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

 

Titolo VI

Il Collegio dei revisori

 

Art. 17. Il Collegio dei revisori vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economica  dell’Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali. Esso si compone di tre membri effettivi. I membri del collegio sono nominati dall’Assemblea ordinaria, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 18. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 

 

Titolo VII

Disposizioni finali

 

Art. 19. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 21. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

 

 

Trieste 25/02/2012

 

Letto e controfirmato dai Soci Fondatori

 

Vuaran Ruben

 

Rispoli Alice

 

Seregni Marcello

 

Cardinali Chiara

 

Colussi Enrico

 

Guerrini Rosario

 

Barini Giulia